STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Rotellando”
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
1) E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “ROTELLANDO” senza fini di lucro, ai sensi della L. 383/00 e successive modifiche, svolge attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi;
2) L’Associazione “Rotellando” ha sede legale nel Comune di Villadossola (Vb), all’indirizzo Via Ferriere n. 12;
Il trasferimento della sede sociale, purché all’interno del territorio nazionale, non comporta modifica statutaria;
3) La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2055.
Art. 2 – Scopi e finalità
1) L’Associazione “ROTELLANDO” è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, ispirandosi ai principi della solidarietà umana.
2) L’Associazione “ROTELLANDO“ può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio la partecipazione o l’organizzazione di eventi, mostre, corsi, viaggi formativi, campi residenziali, l’edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e idonei al raggiungimento dell’oggetto sociale.
3)In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione “ROTELLANDO” si propone di sensibilizzare, promuovere ed incentivare tutte quelle attività volte alla rimozione di tutte quelle barriere architettoniche, culturali, comunicative e tecnologiche, che limitano o impediscono l’esercizio dei diritti, per realizzare le condizioni di pari opportunità in tutti gli ambiti della vita sociale.
A titolo esemplificativo, non tassativo e comunque non limitativo, l’Associazione “ROTELLANDO” svolgerà le seguenti attività:
a) Promuovere una cultura di uguaglianza al fine di favorire le pari opportunità intesa come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale;
b) Promuovere attività di formazione volti alla sensibilizzazione e alla cultura della diversità;
c) Elaborazione di percorsi formativi e di educazione all’immagine attraverso l’attivazione di corsi fotografici, video, disegno, grafica digitale ed arti in genere per imparare a rappresentare ciò che si è e ciò che si vuole dire in modo adeguato;
d) Promuovere percorsi di educazione all’uguaglianza e all’accettazione delle diversità e alla mondialità in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
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e) Promuovere e realizzare momenti di informazione e sensibilizzazione alle problematiche legate alla disabilità e alla diversità in generale volte alla rimozione di tutte quelle barriere architettoniche, culturali, comunicative e tecnologiche, che limitano o impediscono l’esercizio dei diritti, per realizzare le condizioni di pari opportunità in tutti gli ambiti della vita sociale, in particolare ma non solo quello che riguarda la promozione del turismo accessibile in Italia e all’estero.
f) Incentivare e sostenere attività ed interventi che verranno svolti in particolare con il mondo della scuola di ogni ordine e grado, associazioni, enti o istituzioni pubbliche e/o private alfine di abbattere barriere architettoniche e culturali;
g) Sostenere progetti di sensibilizzazione che vogliono essere un’occasione di dialogo e di incontro con il mondo della disabilità, della comunicazione, dell’informazione, della cultura che mira a stimolare un cambiamento di atteggiamento.
h) Incentivare la nascita di comportamenti di apertura, disponibilità, accoglienza verso la persona in quanto tale, a prescindere dai suoi limiti fisici, intellettivi, di provenienza geografica, di cultura diversa, favorendo così i processi di integrazione sociale.
In aggiunta, l’Associazione potrà svolgere ogni altra attività comunque connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi di cui sopra.
4) Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
5) Le attività di cui al precedente comma 3) sono svolte prevalentemente tramite prestazioni libere e gratuite dei propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.
6) L’Associazione “ROTELLANDO”, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazione od attività occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.
7) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche informa indiretta.
8) L’Associazione “ROTELLANDO”, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può partecipare in ogni forma, anche diretta, alla costituzione ed attività di altri soggetti aventi scopi analoghi o connessi al proprio, qualunque sia la loro natura giuridica.
Art. 3 – Soci: tipologia, diritti e doveri
1) Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi a far parte dell’Associazione “ROTELLANDO” tutti coloro che accettano lo Statuto, condividendone gli scopi e impegnandosi a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli stessi.
2) I soci si suddividono in due categorie:
– fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione “ROTELLANDO”, la loro qualità di soci è permanente, non è pertanto soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
– effettivi od ordinari: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio previa presentazione di apposita domanda, la loro qualità di soci è subordinata all’iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale.
La qualifica di socio può essere assunta anche da Enti od Associazioni che si impegnino a
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perseguire gli scopi statutari.
3) Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
4) I soci hanno il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione “ROTELLANDO” e di essere rimborsati delle spese sostenute nello svolgimento delle attività prestate.
5) I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
6) Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore
morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
7) La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 4 – Soci: criteri di ammissione, recesso ed esclusione
1) L’ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell’ interessato. Il diniego va motivato e su di esso si pronuncia anche l’Assemblea dei soci.
2) Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo l’avvenuto pagamento della quota associativa il cui ammontare annuale è stabilito dall’Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.
3) Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
4) Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di:
– mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito.
– inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.
– persistenti violazioni degli obblighi statutari.
– altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
5) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Comitato direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto al socio consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso al giudice ordinario.
6) Chiunque perda la qualità di socio non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 5 – Organi dell’Associazione 1) Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci
– il Comitato direttivo
– il Presidente.
2) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo i rimborsi per gli associati di cui al precedente art. 3. comma 4).
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Art. 6 – Assemblea dei soci
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2) L’Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qual volta lo stesso Presidente od almeno tre membri del Comitato direttivo od un decimo dei soci ne ravvisino l’opportunità e comunque almeno una volta all’anno per gli adempimenti relativi al bilancio.
3) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
4) L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.
5) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
6) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
– nomina i componenti del Comitato direttivo
– approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale
– fissa annualmente la quota sociale di adesione
– delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione su proposta del Comitato direttivo
– esprime parere sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi soci
– delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni
7) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
8) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Art. 7 – Comitato direttivo
1) L’Associazione è amministrata da un Comitato direttivo formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall’Assemblea dei soci. Il primo comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo, i membri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato direttivo esclusivamente i soci dell’Associazione.
2) In caso di decadenza di uno dei membri, per dimissioni od altra causa, il Comitato direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in
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carica fino allo scadere dell’intero Comitato direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri, l’Assemblea dei soci deve nominare un nuovo Comitato direttivo.
3) Il Comitato direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.
4) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti.
5) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno i due terzi dei membri ne faccia richiesta.
6) Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
7) Il Comitato direttivo assolve le seguenti funzioni:
– nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario
– predispone il bilancio consuntivo e preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea
– formula la proposta di esclusione dei soci da sottoporre all’Assemblea
– delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
– provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea
8)Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati.
Art. 8 – Presidente
1) Il Presidente è nominato in seno al Comitato direttivo, ha il compito di presiedere oltre allo stesso Comitato anche l’Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 9 – Risorse economiche
1) Le risorse economiche per il funzionamento dell’Associazione provengono da:
– quote associative versate nella misura decisa annualmente dall’Assemblea ordinaria
– contributi versati spontaneamente dai soci;
– contributi di organismi internazionali, dell’Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali, degli Enti od istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o Enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi statutari. Il Comitato direttivo potrà rifiutare
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qualsiasi donazione tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione “ROTELLANDO”;
-entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
2) I fondi dell’Associazione “ROTELLANDO” non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse ai singoli soci. Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione “ROTELLANDO” e arricchire il suo patrimonio.
3) L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dallo Statuto.
Art. 10 – Bilancio
1) L’esercizio finanziario dell’Associazione “ROTELLANDO” ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio viene redatto il bilancio consuntivo dell’anno appena concluso ed il bilancio preventivo per l’anno in corso.
2) Entrambi i bilanci vengono approvati entro il mese il 30 aprile dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.
3) Entrambi i bilanci sono depositati presso la sede dell’Associazione “ROTELLANDO” e nelle eventuali sezioni, ed almeno venti giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni socio
Art. 11 – Modifiche statutarie
1) Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi dei soci convocati in Assemblea straordinaria ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 12 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione “ROTELLANDO” e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in Assemblea straordinaria.
2) L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione “ROTELLANDO” nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3) In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà comunque devoluto con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale aventi finalità similari.
Art. 13 -Disposizioni finali
1) Per tutto ciò che non è espressamente previsto in questo Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.
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